| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 14/01/1937 n. 402Conversione in legge del D.L. 18/06/1936 n. 1338 concernente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. Estratto Art. 1. 1. E' istituita in ciascuna provincia una commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica. 2. La commissione provinciale ha sede presso l'ufficio del genio civile competente. Art. 2. 1. E' compito della commissione di determinare quali parti delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua pubblica possono essere destinate alla coltivazione di pioppi o di altre specie arboree, di stabilire tutto quanto si attiene alle medesime piantagioni e di dare il proprio parere sui piani di coltivazione presentati insieme alle domande di concessione. Spetta in particolare alla commissione di designare le specie arboree delle piantagioni, prescriverne la durata e le eventuali rotazioni e stabilire tutte le modalità dell'impianto, della coltivazione e del taglio. 2. A tal fine la commissione ha facoltà di derogare alle disposizioni vigenti che impongono il rispetto di determinate distanze o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, ad eccezione di quanto è prescritto dall'art. 96, lettere e) ed f), del testo unico di leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25/07/1904 n. 523, per i tratti arginati dei corsi d'acqua. Ove però a giudizio del presidente della commissione sia ritenuto necessario, sarà sentito su tali deroghe anche il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Art. 3. 1. La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato. L'elenco e le variazioni successive sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica (sostituito dalla legge 12/12/1960 n. 1596 art. 2). 2. Le pertinenze idrauliche demaniali comprese nei detti elenchi hanno titolo alle agevolazioni tributarie previste nell'art.58 del regio decreto legge 30/12/1923 n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. 3. Gli elenchi sono pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Art. 4. 1. L'amministrazione delle finanze ha facoltà , anche prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, di risolvere o revocare in tutto o in parte i contratti d'affitto vigenti od atti di concessione relativi a quelle zone delle pertinenze idrauliche demaniali che la commissione provinciale indicata nell'art. 1 abbia stabilito possano essere destinate a coltura arborea. 2. La risoluzione o la revoca deve essere notificata nelle forme legali ed ha effetto dalla data, da stabilire nell'atto di notificazione, allo scopo di consentire possibilmente al concessionario o all'affittuario di far propri i prodotti in corso di maturazione. 3. Qualora la facoltà di risoluzione o revoca non sia stata prevista espressamente nei contratti od atti suindicati e le pertinenze idrauliche vengano concesse ad altri, spetta all'affittuario o concessionario cessante una indennità per l'eventuale danno subito, escluso ogni compenso per profitto sperato. Questa indennità fa carico all'affittuario o al concessionario subentrante. 4. L'amministrazione potrà fissare nel nuovo atto di concessione la somma che il subentrante deve corrispondere al cessante a titolo d'indennizzo. In tal caso, qualora il cessante non l'accetti, il subentrante è tenuto a depositare la stessa somma alla cassa depositi e prestiti, fino a che la contestazione fra le parti sia risoluta. 4-bis. La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 10 (aggiunto dalla legge 12/12/1960 n. 1596 art. 3). 5. In tutti i casi di risoluzione o revoca parziale dei contratti di affitto od atti di concessione, il concessionario o il conduttore può , entro trenta giorni dal- la notifica, rinunciarvi per intero con la stessa decorrenza indicata dalla amministrazione. Art. 5. 1. Le pertinenze idrauliche demaniali destinate, anche prima della pubblicazione dell'elenco, a nuove coltivazioni arboree sono concesse dall'amministrazione delle finanze senza alcun corrispettivo d'affitto. 2. I concessionari sono soltanto tenuti al pagamento di un canone annuo non superiore a lire venti a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, oltre al rimborso o al pagamento delle imposte e sovrimposte e dei contributi fondiari e consorziali in quanto dovuti. 3. Durante la concessione il concessionario ha diritto di far proprio il prodotto che il terreno può dare per vegetazione spontanea ovvero mediante le colture che vengano temporaneamente o permanentemente permesse con l'atto di concessione. 4. La concessione è accordata per il periodo occorrente all'impianto, alla maturazione ed al taglio del prodotto secondo quanto stabilisce l'atto di concessione, il quale può stabilire altresì l'obbligo di riconsegnare il terreno in determinate condizioni di piantamento. 5. Qualora indipendentemente da tale obbligo sia imposta una rotazione dei tagli, alla scadenza della concessione il concessionario cessante ha diritto di avere dal concessionario subentrante una indennità ragguagliata al valore delle piante lasciate. Gli atti di concessione stabiliscono la misura di tale indennità o il modo di determinarla alla scadenza. Art. 6. 1. I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiori a diciotto ettari. Tale limite di superficie non si applica per le istituzioni pubbliche, di assistenza e beneficenza e per le associazioni agrarie di cui alla legge 04/08/1894 n. 397. 2. La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte della competente intendenza di finanza. 3. Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle per le quali non può venire esercitato o comunque non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse, con diritto di prelazione nel sotto segnato ordine, alle cooperative aventi sede nel comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente prefettura e siano legalmente costituite: a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli uffici di collocamento; b) da lavoratori e da coltivatori diretti; c) da coltivatori diretti. 4. Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25/06/1949 n. 353 art. 1, terzo comma. 5. La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo. 6. Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri. 7. L'Amministrazione delle finanze in ogni caso accorda la concessione sentita la commissione provinciale competente. 8. E' fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree. 10. Il diritto di prelazione non spetta altresì ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle province, dalle regioni o dalle comunità montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali lacuali o fluviali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale. (aggiunto dalla legge 05/01/1994 n. 37 art.8). 11. Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/1992 e 2080/1992 del Consiglio, del 30/06/1992, relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente. (aggiunto dalla legge 05/01/1994 n. 37 art.8). 12. Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il profilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformità alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ambientali, nonchè alle direttive di cui all'art. 2, ove emanate. L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione è sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale. (aggiunto dalla legge 05/01/1994 n. 37 art.8). 13. Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 03/05/1982 n. 203 e successive modificazioni (aggiunto dalla legge 05/01/1994 n. 37 art.8). 14. Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 08/07/1986 n. 349, o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attività forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facoltà di rinnovo. (aggiunto dalla legge 05/01/1994 n. 37 art.8). 15. Gli interventi, a pena di decadenza, devono essere realizzati entro tre anni dalla concessione (aggiunto dalla legge 05/01/1994 n. 37 art.8). Art. 7. 1. Nel caso in cui durante la concessione il terreno concesso come demaniale venga riconosciuto di proprietà del frontista, la concessione decade di diritto. Il frontista deve però mantenere le piantagioni fino al taglio, continuando il terreno in questo periodo a godere delle agevolazioni tributarie stabilite nel secondo comma dell'art. 3. 2. Se le piantagioni sono state eseguite da un terzo concessionario, i rapporti fra questi e il proprietario del terreno saranno regolati direttamente, e l'indennità eventuale dovuta dal proprietario al coltivatore per l'acquisizione delle piantagioni sarà stabilita sulla base della minor somma fra lo speso e il migliorato. Art. 8. 1. L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei modi e nei termini stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente art. 6, ottavo comma, danno senza altro diritto all'amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione (sostituito dalla legge 12/12/1960 n. 1596 art.5). 2. La decadenza può essere pronunciata anche per gli altri casi particolarmente previsti in ciascuna concessione. 3. Negli atti di concessione sono stabilite le penalità che il concessionario deve corrispondere nei casi di inadempienza. 4. Indipendentemente dalle inadempienze ogni concessione è revocabile, a giudizio della amministrazione, per ragioni di pubblico interesse. 5. La revoca di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali sulle quali sia stato iniziato l'impianto delle coltivazioni arboree nuove, fatta senza ina- dempienza del concessionario, dà diritto a questi ad una indennità ragguagliata al valore delle coltivazioni. Gli atti di concessione debbono stabilire la misura di tale indennità , ovvero il modo di determinarla. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|